Legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.
CAPO II
 Organizzazione regionale
Art. 6
1. All'articolo 3 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:<<1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali e di progressione di carriera;c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego regionale e altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.>>;

4.
L'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1/2000, è sostituito dal seguente:
<<Art. 29
 
1. Sono strutture stabili quelle che assolvono a esigenze organizzatorie primarie, fondamentali e continue.
2. Le unità organizzative stabili di livello direzionale sono costituite dalle Direzioni regionali e dai Servizi.
3. L'istituzione, modificazione e soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività sono disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello direzionale del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. L'eventuale istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore è disposta, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello inferiore del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le strutture stabili di livello inferiore possono essere previste per esigenze permanenti di subarticolazione, ovvero di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive, ovvero a supporto dei direttori regionali. Per ciascuna di esse devono essere individuati l'organico e il livello di coordinamento.>>.

Note:
1 L'abrogazione di cui al comma 6, lettera a), deve ritenersi priva di effetto in quanto incide su norma gia' abrogata dalla L.R. 10/2001.
2 Abrogato il comma 5, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
3 Comma 3 abrogato da art. 14, comma 51, L. R. 22/2010
4 Comma 6 abrogato da art. 54, comma 1, lettera rr), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.