Legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.
Art. 5
 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali)
1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e all'articolo 128 della medesima legge regionale 13/1998, come modificato dall'articolo 60 della legge regionale 9/1999, istitutivi, rispettivamente, del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AreRaN), e ai fini del necessario processo di omogeneizzazione tra i contratti relativi al personale regionale e al personale degli Enti locali, si attuano i principi individuati nel Protocollo generale di intesa per la contrattazione nel comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, sottoscritto dalla Giunta regionale e dalle organizzazioni sindacali il 14 aprile 2000.
2. Il processo di omogeneizzazione di cui al comma 1 si svolge in sede contrattuale, in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 128, comma 5, della legge regionale 13/1998 che devono tener conto prioritariamente dei seguenti obiettivi:
a) migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale;
b) favorire strumenti ed assetti contrattuali che attuino il processo di riforma delle funzioni e delle competenze della Regione e degli Enti locali, avuto anche riguardo ai principi di cui all'articolo 1;
c) valutare le diverse funzioni e responsabilità.

3. Ai fini di una concreta realizzazione del processo di omogeneizzazione di cui al comma 1, si provvede, per la parte concernente il trattamento economico del personale regionale e del personale degli Enti locali, a dare corso ad un processo di equiparazione, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2005, dei trattamenti tabellari. Tale equiparazione è garantita dall'Amministrazione regionale con le necessarie risorse aggiuntive, a partire dall'esercizio finanziario in corso, con riferimento alle risultanze della contrattazione collettiva sviluppatasi presso l'AReRaN, contemporaneamente alla definizione delle modalità di compartecipazione alla spesa da parte degli Enti locali.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 13, comma 37, lettera d), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
2 Comma 5 abrogato da art. 13, comma 37, lettera d), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
3 Comma 6 abrogato da art. 13, comma 37, lettera d), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
4 Comma 7 abrogato da art. 13, comma 37, lettera d), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.