Legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 L'aggiunta di parole prevista dal comma 2 deve ritenersi priva di effetto in quanto incidente su disposizione gia' abrogata.
2 Commi 1 e 2 abrogati a decorrere dal 19 aprile 2002 con D.G.R. 1060/2002 pubblicata nel B.U.R. n. 16 dd. 17/04/2002, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
3 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).