Legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.
Art. 17
 (Modalità di assunzione e lavoro interinale)
1. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato possono avvenire mediante:
a) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti presso gli uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego;
b) utilizzo di graduatorie già esistenti di concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali.

3. I rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato sono regolati da apposito disciplinare emanato con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale nel rispetto delle esigenze di snellimento delle procedure e reperimento di risorse qualitativamente elevate.
4. In sede di prima attuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, possono continuare ad essere utilizzate, ai fini delle assunzioni, le graduatorie già predisposte ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 44/1988. Ai fini delle assunzioni in sostituzione di dipendenti con profilo professionale di segretario didattico e consigliere didattico, si fa riferimento, rispettivamente, alle graduatorie per il profilo professionale di segretario amministrativo e di consigliere giuridico-amministrativo-legale.