Legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.
Art. 16
 (Personale con mansioni e funzioni particolari)
1. Nelle more della completa copertura dei posti d'organico della qualifica funzionale di segretario, profilo professionale segretario tavolare e della qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di conservatore del libro fondiario e in deroga all'articolo 9 della legge regionale 18/1996, i dipendenti con qualifica di segretario e di consigliere di profilo diverso da segretario tavolare e da conservatore del libro fondiario svolgono in via continuativa, per tutto il periodo di assegnazione agli uffici tavolari, i compiti specifici propri rispettivamente del profilo professionale di segretario tavolare e di conservatore del libro fondiario, con possibilità per i consiglieri di esercizio delle funzioni di cancelliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469.
3. Nell'ambito della disciplina normativa di riforma del libro fondiario, sono individuate le modalità di cambiamento di profilo professionale del personale di cui al comma 1. Il cambiamento di profilo può avvenire su domanda dell'interessato sulla base del possesso di una determinata anzianità di servizio, con particolare riferimento al periodo lavorativo prestato presso il Servizio del libro fondiario, e di professionalità acquisita anche a seguito di partecipazione a specifici corsi di formazione.