Art. 15
1. Al personale di cui all'
articolo 32, comma 4, della legge regionale 31/1997, promosso ai sensi degli articoli 13 e 14 della
legge regionale 11/1990, č attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'
articolo 25 della legge regionale 18/1996 con la decorrenza indicata dal medesimo
articolo 32, comma 4, della legge regionale 31/1997. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento alla tabella "B" allegata alla
legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data del passaggio.
3. Il salario individuale di anzianitą in corso di maturazione alla data di conseguimento della qualifica superiore viene attribuito al personale indicato ai commi 1 e 2 con decorrenza ed effetto dal giorno successivo a quello di compimento del relativo biennio rapportando i relativi importi annui lordi individuati con riferimento alla tabella "C" allegata alla
legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data di maturazione, ai mesi o frazioni superiori ai quindici giorni, di effettivo servizio maturati rispettivamente nella qualifica di provenienza e nella nuova qualifica conseguita, detratti gli eventuali scatti anticipati per nascita o adozione di figli.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 18, L. R. 20/2002