Art. 4
(Controllo di gestione e formazione professionale)
1. La Regione si dota di un sistema di controllo interno di gestione, diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicitą dell'azione amministrativa al fine di migliorare l'attivitą di programmazione e di gestione e di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. Le modalitą operative del sistema di controllo di gestione sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale.
3. All'
articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/1996, dopo le parole <<sistema organizzativo regionale>>, sono aggiunte le seguenti: <<, curando in particolare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti regionali, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato>>.