Legge regionale 20 marzo 2002, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2012

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 14/2008 , a decorrere dall'1 giugno 2009, come stabilito dall'art. 18, c. 1 della medesima L.R. 14/2008.
2 La decorrenza 1 giugno 2009 č posposta all' 1 gennaio 2010, a seguito della sostituzione dell'art. 18, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 3, L.R. 8/2009.
3 La decorrenza č ulteriormente posposta al 30 settembre 2010, a seguito della modifica dell'art. 18, comma 1, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 14, comma 5, lett. b), L.R. 24/2009.
4 La decorrenza č ulteriormente posposta all' 1 settembre 2011, a seguito della modifica dell'art. 18, comma 1, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. b), L.R. 12/2010.
5 La decorrenza 1 settembre 2011 č ulteriormente posposta all'1 settembre 2012, a seguito della sostituzione dell'art. 18, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 13, comma 24, lett. b), L.R. 11/2011.
6 Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 14/2008 , a decorrere dall'1 giugno 2009, come stabilito dall'art. 18, c. 1 della medesima L.R. 14/2008.
2 La decorrenza 1 giugno 2009 č posposta all' 1 gennaio 2010, a seguito della sostituzione dell'art. 18, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 3, L.R. 8/2009.
3 La decorrenza č ulteriormente posposta al 30 settembre 2010, a seguito della modifica dell'art. 18, comma 1, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 14, comma 5, lett. b), L.R. 24/2009.
4 La decorrenza č ulteriormente posposta all' 1 settembre 2011, a seguito della modifica dell'art. 18, comma 1, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. b), L.R. 12/2010.
5 La decorrenza 1 settembre 2011 č ulteriormente posposta all'1 settembre 2012, a seguito della sostituzione dell'art. 18, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 13, comma 24, lett. b), L.R. 11/2011.
6 Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 16
 (Norme finanziarie)
1. Per l'introito delle somme derivanti dal disposto di cui all'articolo 5 quater del decreto legge 452/2001, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 16/2002, sull'unitā previsionale di base 1.2.511 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 122 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, č iscritto l'ulteriore stanziamento di complessivi euro 66.000.000, suddiviso in ragione di euro 22.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004.
2. Per le finalitā di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 47/1996, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, č autorizzata la spesa complessiva di euro 66.000.000, suddivisa in ragione di euro 22.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell'unitā previsionale di base 16.1.13.1.634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 920 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. In conformitā alle modifiche introdotte dall'articolo 5 quater del decreto legge 452/2001, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 16/2002, al testo dell'articolo 3, comma 16, della legge 549/1995, e recepite dalla presente legge, si provvede alle seguenti modifiche di denominazione:
a) nell'unitā previsionale di base 1.2.511 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, ridenominata <<Quota delle accise sui carburanti per autotrazione>>, la denominazione del capitolo 122 dell'allegato documento tecnico č sostituita dalla seguente: <<Entrate derivanti dall'attribuzione della quota delle accise sulle benzine e sul gasolio per autotrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 16, della legge 549/1995, come modificato dall'articolo 5 quater del decreto legge 452/2001, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 16/2002>>;
b) nell'unitā previsionale di base 16.1.13.1.634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, ridenominata <<Rimborso di somme anticipate ai gestori dei punti vendita di carburante per autotrazione, relative alla riduzione alla pompa>>, la denominazione del capitolo 920 dell'allegato documento tecnico č sostituita dalla seguente: <<Rimborso alle compagnie petrolifere delle somme anticipate ai gestori dei punti vendita dei carburanti per autotrazione relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa>>.