Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.
Art. 4
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3, la Regione promuove la partecipazione delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, delle istituzioni pubbliche e delle forze sociali, inoltre sostiene e valorizza l'operato delle realtà associative impegnate nel settore.
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua con propria deliberazione i settori e gli interventi per i quali assicurare priorità di accesso ai rimpatriati.
5. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale può assumere interamente a proprio carico le spese per la produzione e la diffusione di strumenti informativi e di documentazione, per l'affidamento di incarichi di studio, consulenza e progettazione delle iniziative promozionali, nonché per l'organizzazione di convegni, seminari e conferenze, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 25, L. R. 7/2015
3 Comma 4 sostituito da art. 1, comma 25, L. R. 7/2015
4 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 1, comma 28, L. R. 7/2015
5 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 7, L. R. 20/2015
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 33/2015
7 Comma 6 abrogato da art. 7, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 20, L. R. 12/2018
9 Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 21, L. R. 12/2018