Capo III
Enti, associazioni e istituzioni
Art. 10
(Riconoscimento della funzione di interesse regionale)
1.Per le finalità indicate all'articolo 3, comma 1, lettera e), l'Amministrazione regionale riconosce la funzione d'interesse regionale svolta da enti, associazioni e istituzioni con sede nel Friuli Venezia Giulia, che operano con carattere di continuità da almeno cinque anni in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati.
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 16, L. R. 1/2003
3 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
4 Comma 2 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
5 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
6 Comma 4 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 2, L. R. 33/2015
8 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 3, lettera d), L. R. 24/2016
9 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 92, lettera c), L. R. 31/2017
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L. R. 5/2020
Art. 11
(Modalità per il riconoscimento)
1. Ai fini del riconoscimento della funzione di cui all'articolo 10, gli enti, associazioni e istituzioni interessati presentano domanda alla struttura di cui all'articolo 16, corredata della documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale, relativa alla formale costituzione, all'attività svolta negli ultimi cinque anni in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati, nonché alla struttura organizzativa. La struttura ricevente dispone specifici accertamenti in ordine alla documentazione prodotta.
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
Art. 12
(Rappresentanza e collegamento dei corregionali nel mondo)
1. Per rafforzare i legami con la comunità regionale e per valorizzare la presenza dei corregionali in aree geografiche a forte presenza degli stessi, la Regione riconosce funzioni di rappresentanza e collegamento a singole persone che hanno maturato particolari esperienze nel settore economico, sociale o culturale, oppure a organismi formati da una pluralità delle stesse.
2. Ai soggetti riconosciuti possono essere attribuite funzioni consultive relative all'area geografica di riferimento e l'attuazione, in qualità di partner locali, di azioni di sviluppo e di cooperazione internazionale, qualora costituiti in forma giuridica adeguata, secondo la legislazione vigente nel Paese di appartenenza.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con regolamento, stabilisce i criteri, le modalità e le procedure di riconoscimento dei soggetti di cui al comma 1. Agli stessi possono partecipare anche soggetti diversi da quelli espressione dei corregionali, purché con finalità affini alle funzioni di cui al comma 2.
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
Art. 13
( ABROGATO )
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 19, L. R. 7/2002
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 8, comma 12, L. R. 1/2003
4 Comma 1 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
5 Articolo abrogato da art. 7, comma 3, lettera e), L. R. 24/2016
Art. 14
(Concentrazione di enti, associazioni e istituzioni)
1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, sono incentivate le iniziative che mirano a razionalizzare l'organizzazione nel settore dell'emigrazione, con riferimento agli enti, associazioni e istituzioni che, in accordo tra loro e avuto riguardo alle diverse realtà culturali e linguistiche, promuovono forme di coordinamento operativo per una migliore utilizzazione delle risorse disponibili.
2. Per il primo triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, sono ripartiti secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, che promuove quanto indicato al comma 1.
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.