Art. 19
(Entrata in vigore e prima applicazione)
1. Le disposizioni di cui ai capi II e III e agli articoli 3, 4 e 17 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003.
2. Per il triennio 2003-2005 le procedure di programmazione di cui all'articolo 6 sono concluse entro il 31 marzo 2003 con l'approvazione del piano triennale.
3. Le domande di contributo di cui all'articolo 13, comma 3, relative all'anno 2003, sono presentate entro il 31 gennaio 2003.