Art. 14
(Concentrazione di enti, associazioni e istituzioni)
1. Per il raggiungimento delle finalitą previste dalla presente legge, sono incentivate le iniziative che mirano a razionalizzare l'organizzazione nel settore dell'emigrazione, con riferimento agli enti, associazioni e istituzioni che, in accordo tra loro e avuto riguardo alle diverse realtą culturali e linguistiche, promuovono forme di coordinamento operativo per una migliore utilizzazione delle risorse disponibili.
2. Per il primo triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i contributi concessi per le finalitą di cui all'articolo 13, comma 1, sono ripartiti secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, che promuove quanto indicato al comma 1.
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.