Art. 11
(Modalità per il riconoscimento)
1. Ai fini del riconoscimento della funzione di cui all'articolo 10, gli enti, associazioni e istituzioni interessati presentano domanda alla struttura di cui all'articolo 16, corredata della documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale, relativa alla formale costituzione, all'attività svolta negli ultimi cinque anni in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati, nonché alla struttura organizzativa. La struttura ricevente dispone specifici accertamenti in ordine alla documentazione prodotta.
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.