Legge regionale 25 gennaio 2002 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002).

Art. 6

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali per la durata di dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 4, ai Comuni compresi nel territorio della Comunità montana della Carnia a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui contratti per l'attuazione di interventi urgenti atti a garantire la funzionalità degli impianti acquedottistici delle zone montane.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni per la stipula dei mutui di cui al comma 3. Il finanziamento è concesso all'atto di presentazione della domanda, corredata della deliberazione con la quale si dispone l'assunzione dei mutui e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.

3. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento, corredata del provvedimento che dispone l'assunzione del mutuo, dell'atto di adesione dell'istituto mutuante e del progetto esecutivo degli interventi da realizzare. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi medesimi.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il limite di impegno decennale di 75.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, con l'onere di 150.000 euro relativo alle annualità per gli anni 2003 e 2004 a carico dell'unità previsionale di base 4.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2489 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

5.

( ABROGATO )

(1)(28)

6.

( ABROGATO )

(2)

7.

( ABROGATO )

(29)

8.

( ABROGATO )

(34)

9.

( ABROGATO )

(12)

10.

( ABROGATO )

(35)

11.

( ABROGATO )

(11)

12. Al comma 20 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, dopo la parola: <<integrazioni>> sono aggiunte le parole: <<, nonché per la ristrutturazione e l'acquisto di immobili>>.

13.

( ABROGATO )

(17)

14. In relazione ai maggiori rientri delle anticipazioni previsti per l'anno 2003 a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa a carico dell'unità previsionale di base 4.3.1568 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1501 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è autorizzata la spesa di 103.172,40 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

15. In relazione ai minori rientri previsti nella misura di 155.370,70 euro nell'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.570 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1541 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, la spesa autorizzata dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 4/2001, a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotta di 155.370,70 euro per l'anno 2003; conseguentemente è ridotto di pari importo lo stanziamento della corrispondente unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

16. In relazione ai rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa previsti per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.1568 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1501 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è autorizzata la spesa di 2.169.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

17. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, la somma complessiva di 11.154.953,46 euro, suddivisa in ragione di 102.755,16 euro per l'anno 2002, di 52.198,30 euro per l'anno 2003 e di 11 milioni di euro per l'anno 2004, relativa ai rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa previsti a carico delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è destinata, nell'ambito e per le finalità previste dall'articolo 81 sopra citato, all'attuazione, per pari importo, di interventi delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e, conseguentemente, è autorizzata la spesa complessiva di 11.154.953,46 euro, suddivisa in ragione di 102.755,16 euro per l'anno 2002, di 52.198,30 euro per l'anno 2003 e di 11 milioni di euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

18. Per le finalità previste dall'articolo 80 della legge regionale 75/1982 è autorizzata l'ulteriore spesa di 241,48 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

19. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, la spesa di lire 24.000 milioni, corrispondenti a 12.394.965,58 euro, già in deroga alle citate disposizioni autorizzata per l'anno 2002 a carico dei precitati unità previsionale di base 5.1.24.2.344 e capitolo 3294 con l'articolo 4, comma 52, della legge regionale 2/2000, è ridotta di 10.189.513,67 euro, di cui 9.999.288,03 euro a copertura dell'intervento a favore dell'edilizia abitativa autorizzato a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3304 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con il comma 103, tabella D. Corrispondentemente lo stanziamento dei precitati unità previsionale di base 5.1.24.2.344 e capitolo 3294 della spesa sono ridotti di 10.189.513,67 euro per l'anno 2002.

20.

( ABROGATO )

(18)

21. La disponibilità di complessivi 5.124.704 euro derivante dal disposto di cui al comma 20 è destinata per 1 milione di euro a copertura della spesa autorizzata per l'anno 2002 con il comma 76 e per 4.124.704 euro alla rideterminazione della copertura di quota parte dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2002 disposta con l'articolo 5, comma 158, tabella D, della legge regionale 4/2001, relativamente all'unità previsionale di base 8.1.24.2.865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3242 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le corrispondenti risorse regionali pari a 4.124.704 euro rese conseguentemente disponibili dalla suddetta rideterminazione della copertura rientrano in disponibilità del bilancio per l'anno 2002.

22. È abrogato il comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, e successive modificazioni.

23. Dopo l'articolo 5 ter della legge regionale 44/1993 è inserito il seguente:

<<Art. 5 quater

(Particolari condizioni per l'alienazione degli alloggi siti in Cave del Predil)

1. Data la particolare condizione di degrado del complesso abitativo di Cave del Predil, al fine di intervenire tempestivamente per impedirne l'ulteriore aggravamento, gli alloggi compresi in tale ambito possono essere ceduti agli assegnatari aventi diritto secondo il piano di vendita predisposto dall'ATER Alto Friuli a decorrere dalla approvazione del piano.

2. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1, determinato con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 25 della legge regionale 24/1999, diversamente da quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, è ridotto del 90 per cento e deve essere corrisposto in unica soluzione. La riduzione del 90 per cento è operante per i contratti o preliminari d'acquisto stipulati entro un anno dall'approvazione del piano di vendita. Il preliminare d'acquisto deve prevedere il versamento di una somma pari al 50 per cento del prezzo di cessione.

3. Gli alloggi sfitti possono essere ceduti alle condizioni previste al comma 2 ad assegnatari in locazione dell'ATER Alto Friuli che chiedono in cambio un alloggio ai soli fini dell'acquisto. Tali cambi sono disciplinati da regolamento adottato dall'ATER.

4. Gli alloggi rimasti invenduti possono essere ceduti a chiunque ne faccia richiesta a seguito dell'emanazione di bando di vendita predisposto dall'ATER.

5. Il bando di vendita dell'ATER può attribuire priorità ai soggetti residenti in comune di Tarvisio. La priorità ha efficacia a parità d'offerta.

6. Diversamente da quanto stabilito dall'articolo 71 della legge regionale 75/1982 gli alloggi acquistati con i benefici di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non possono essere ceduti prima di cinque anni.

7. Il patrimonio abitativo di Cave del Predil sarà ceduto in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24.>>.

24. In deroga all'articolo 57 della legge regionale 75/1982, come modificato dall'articolo 61, comma 1, della legge regionale 18/1993, limitatamente a Cave del Predil i cambi d'alloggio possono essere effettuati anche su iniziativa dell'ATER, qualora ciò sia ritenuto necessario per una più efficiente gestione del patrimonio locativo.

25. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 44/1993 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

<<2. Il canone di locazione relativo agli alloggi di cui al comma 1 decorre dall'1 luglio 2002.>>.

26. A integrazione di quanto disposto dall'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, come modificato dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale 18/2000, e nelle more della riforma della legislazione regionale sulla casa, per l'anno 2002 è autorizzata l'emanazione di apposito bando per l'erogazione di contributi esclusivamente in conto interessi ai sensi del comma 2, lettera b), del medesimo articolo 23.

27. Sono ammessi ai benefici di cui al comma 26 in via prioritaria, anche in deroga al disposto del comma 28, i soggetti che si trovano nella graduatoria formulata sulla base del precedente bando, che hanno acquistato l'alloggio ovvero hanno iniziato i lavori dopo la presentazione della domanda e che non hanno ottenuto i finanziamenti per esaurimento delle risorse disponibili.

28. I vigenti criteri per la formulazione della graduatoria devono essere integrati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 15.

29. La graduatoria di cui al comma 28 conserva validità per un anno a decorrere dalla data di approvazione della medesima.

(4)

30. Gli oneri relativi all'assegnazione di risorse ai Comuni per l'abbattimento dei canoni di locazione di cui all'articolo 4, commi da 76 a 78, della legge regionale 4/2001 sono posti a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.1.799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3308 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni successivi.

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 per la realizzazione di interventi di valorizzazione e riqualificazione della piazza antistante la basilica patriarcale.

32. Per le finalità di cui al comma 31 è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 5.2.24.2.787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3403 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Osoppo un contributo straordinario in conto capitale per il completamento delle opere di urbanizzazione dell'area servizi.

34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili.

35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.24.2.787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3400 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Moruzzo un contributo decennale di 155.000 euro annui a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi relativi all'ammortamento del mutuo che lo stesso andrà ad assumere per le finalità di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 38, della legge regionale 4/2001.

37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano, corredata del provvedimento di assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzato a decorrere dall'anno 2002 il limite d'impegno decennale di 155.000 euro annui, con l'onere di 465.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.24.2.788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3349 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

39. In relazione al disposto dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di S. Egidio abate in Camporosso Valcanale un contributo per l'esecuzione dei lavori di recupero statico e funzionale di edifici da adibire a ricettività a basso costo sul monte Lussari a completamento dell'intervento statale.

40. Per le finalità di cui al comma 39 è autorizzata la spesa di 421.359 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3440 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

41. Al comma 60 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2000 le parole: <<per la trasformazione dell'immobile del vecchio gasometro di Trieste in planetario>> sono sostituite dalle seguenti: <<per il restauro, la ristrutturazione e la conservazione del castello di San Giusto e di palazzo Carciotti in Trieste>>.

42. L'intervento di cui al comma 41 resta a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3380 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, entro il limite di 45.000 euro, per la realizzazione e la divulgazione, tramite il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali e sulla base di un programma predisposto dal Centro stesso e approvato dalla Giunta regionale, di uno studio di carattere tecnico-scientifico sulla filosofia generale e sui criteri e le metodologie di intervento seguiti per la riparazione e il restauro degli edifici catalogati e inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come da ultimo modificato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 55/1986.

44. Per le finalità di cui al comma 43 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.24.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9480 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(3)

45.

( ABROGATO )

(19)

46. Allo scopo di favorire un più sollecito completamento del processo di ricostruzione nel territorio dei comuni disastrati e gravemente danneggiati, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese connesse al perfezionamento delle procedure tecnico-amministrative di acquisizione e di asservimento degli immobili necessari alla esecuzione delle opere pubbliche assistite dai benefici previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

47. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a trasferire ai Comuni delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni, i fondi accantonati, e non richiesti, per le necessità espropriative sui quadri economici delle opere pubbliche realizzate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come modificato dall'articolo 6, primo comma, della legge regionale 46/1980. I Comuni beneficiari dei fondi trasferiti sono autorizzati al loro utilizzo anche per le necessità espropriative di opere pubbliche diverse da quelle per le quali i fondi erano accantonati, purché finanziate, anche in parte, con fondi delle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

48. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 46 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A corredo della domanda i Comuni interessati inviano i piani parcellari delle opere pubbliche da cui si evincono le particelle interessate al procedimento acquisitivo o alla costituzione di servitù con la quantificazione dei relativi costi, diversi dalle indennità. Sono ammesse a finanziamento in via subordinata anche le spese connesse alle procedure di acquisizione o di costituzione di servitù già completate alla data di entrata in vigore della presente legge.

49. Il finanziamento di cui al comma 46 è accordato con priorità ai Comuni classificati disastrati e, fra i Comuni con uguale classificazione, a quelli che hanno riportato a causa degli eventi sismici il maggior grado di distruzione o danneggiamento, secondo i dati rilevati dall'Amministrazione regionale.

50. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, sono stabiliti i criteri e le modalità di finanziamento delle spese di cui al comma 46.

51. Per gli interventi indicati al comma 46 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

52. La domanda per ottenere il trasferimento dei fondi indicati al comma 47 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

53. Ai fini della rendicontazione relativa ai fondi trasferiti a norma del comma 47, i Comuni interessati presentano la documentazione indicata all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, come modificato dall'articolo 7, comma 30, della legge regionale 23/2001, entro il termine di dodici anni dalla data del decreto di trasferimento.

(10)(25)(26)(27)(32)(33)

54. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 4.138.281,58 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.24.1.638 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9478 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

55. Per sovvenire la particolare onerosità delle procedure di riassegnazione delle unità immobiliari ricostruite ai sensi dell'articolo 23 e seguenti della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni, con il metodo degli ambiti unitari di ricostruzione l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, che nella ricostruzione del patrimonio edilizio distrutto dagli eventi sismici del 1976 hanno adottato tale procedura, la somma forfetaria complessiva di 361.519,83 euro.

56. Il riparto della somma forfetaria di cui al comma 55 è effettuato dalla Giunta regionale in proporzione al numero delle unità immobiliari ricostruite in ambito da ciascun Comune.

57. I Comuni interessati a ottenere l'assegnazione forfetaria di cui al comma 55 presentano domanda alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza, corredata dell'elenco delle unità immobiliari ricostruite.

58. Ai fini della rendicontazione relativa ai fondi trasferiti a norma del comma 57, i Comuni interessati presentano la documentazione indicata all'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

59. Per le finalità previste dal comma 55, è autorizzata la spesa di 361.519,83 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.24.1.638 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9479 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

60. Per i soggetti titolari di domanda di contributo ai sensi del capo II della legge regionale 30/1977 e successive modificazioni, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato il progetto esecutivo dell'intervento di riparazione della unità immobiliare di proprietà, qualora questa sia soggetta a vincolo ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e si trovi in stato di degrado e soggetta a pericolo di crollo, accertato dai competenti organi tecnici comunali, il contributo richiesto è incrementato della misura del 50 per cento.

(8)(9)

61.

( ABROGATO )

(20)

62.

( ABROGATO )

(21)

63.

( ABROGATO )

(22)

64. Le disponibilità di complessivi 12.611.080,85 euro derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 61, 62 e 63 sono destinate a copertura delle spese autorizzate per l'anno 2002 con i commi 54 e 59 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.24.1.638 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento rispettivamente ai capitoli 9478 e 9479 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nonché con il comma 103, tabella D, a carico delle unità previsionali di base 5.4.24.1.636, 5.4.24.1.644 e 5.4.24.1.813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento rispettivamente ai capitoli 9421 e 9477, 9500 e 9512, nonché 9524, e infine 463 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

65.

( ABROGATO )

(23)

66.

( ABROGATO )

(24)

67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'aggiornamento e l'informatizzazione delle procedure catastali della regione Friuli Venezia Giulia.

68. Ai fini di cui al comma 67, nell'ambito dell'attuazione delle competenze previste dall'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con i competenti organi dello Stato appositi accordi di programma per l'aggiornamento e l'informatizzazione delle procedure catastali nella regione Friuli Venezia Giulia, in prosecuzione dell'esperienza dell'attivazione del catasto immobiliare montano (CIM), attuata nelle Comunità montane del territorio obiettivo 5B.

69. Per le finalità di cui al comma 67 è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 5.5.21.2.84 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2028 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

70. L'Amministrazione regionale, al fine di consentire la realizzazione di interventi pubblici previsti nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, promossi e finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, trasferisce ai Comuni e alle Province, quali soggetti promotori degli interventi programmati, per dieci anni la somma di 3 milioni di euro annui. Possono beneficiare di tale trasferimento anche quegli interventi da realizzarsi con il concorso dello Stato e dell'Unione europea. I trasferimenti sono subordinati alla definitiva sottoscrizione degli impegni dei soggetti privati coinvolti entro il 30 giugno 2002.

71. L'effettivo trasferimento ai Comuni e alle Province resta comunque subordinato alla conclusione tra gli enti medesimi e l'Amministrazione regionale di idonei accordi ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000, che individuino le priorità e le modalità di impiego dei fondi trasferiti, priorità e modalità di impiego da determinarsi sulla base delle valutazioni espresse e delle richieste formulate dagli enti interessati.

72. Per le finalità previste dal comma 70 è autorizzato a decorrere dall'anno 2003 il limite d'impegno decennale di 3 milioni di euro annui, con l'onere di 6 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell'unità previsionale di base 5.5.21.2.2301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2081 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

73. La domanda per la concessione del finanziamento di cui all'articolo 5, comma 22, della legge regionale 4/2001, è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il finanziamento predetto può essere concesso ed erogato anche in via anticipata e il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

74. Ai fini della predisposizione di studi di fattibilità tecnica e finanziaria di lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie a enti pubblici, organismi di diritto pubblico, organismi di ricerca, società, imprenditori e professionisti singoli o associati.

75. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 74 sono erogate in un'unica soluzione contestualmente al provvedimento di concessione e sono restituite senza interessi dal soggetto beneficiario entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di erogazione, unitamente a una copia dello studio di fattibilità e a una relazione sui risultati conseguiti. Il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario comporta, oltre alla restituzione dell'anticipazione finanziaria, il pagamento degli interessi legali dalla data di erogazione del beneficio, nonché l'esclusione da ulteriori anticipazioni finanziarie ai sensi delle presenti disposizioni normative. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l'organo concedente, previa deliberazione della Giunta regionale, può concedere una proroga o fissare nuovi termini per l'assolvimento degli obblighi di restituzione dell'anticipazione e per la consegna dello studio di fattibilità.

(5)(6)

76. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2002 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a carico dell'unità previsionale di base 5.5.24.1.2995 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9403 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

77. I rientri delle anticipazioni di cui al comma 74 confluiscono al bilancio regionale, con vincolo di destinazione a ulteriori studi di fattibilità tecnica e finanziaria, nell'unità previsionale di base 3.6.2996 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nonché ai corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni successivi.

78.

( ABROGATO )

(13)

79. Gli oneri derivanti dal disposto del comma 25 bis dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001, come inserito con il comma 78, fanno carico all'unità previsionale di base 5.6.24.2.86 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli 3212 e 3222 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

80.

( ABROGATO )

(30)

81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA un finanziamento per sostenere, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, i costi di realizzazione di un programma generale di marketing strategico atto a supportare lo sviluppo dei traffici, in particolare attraverso la promozione dello scalo di Ronchi dei Legionari quale "hub" rivolto ai collegamenti con l'Est europeo.

82. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 81 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa. Il finanziamento predetto può essere concesso ed erogato anche in via anticipata sulla base dello stanziamento previsto sui singoli esercizi. Il decreto di concessione del finanziamento ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

83. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 6.1.25.1.564 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3631 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Ovaro per la realizzazione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale di collegamento tra gli abitati di Muina e di Raveo.

85. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 84 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo è concesso ed erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

86. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 6.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3739 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

87. A indispensabile integrazione dei rapporti in essere con gli organi centrali dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali trasportistiche a lungo termine o connesse al Corridoio n. 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con Rete ferroviaria italiana (RFI) un accordo-quadro al fine di individuare interventi urgenti di completamento e miglioramento della rete ferroviaria nel territorio del Friuli Venezia Giulia, immediatamente attivabili, anche con l'individuazione di una partecipazione finanziaria regionale.

88. Per le finalità di cui al comma 87 l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre mutui decennali o a effettuare altre operazioni finanziarie per un ammontare presuntivo di 4.100.000 euro o del diverso importo compatibile con il costo annuo delle operazioni predette non superiori a 500.000 euro per dieci anni.

89. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative alle operazioni di cui al comma 88.

90. Per le finalità previste dal comma 87 è autorizzata la spesa di 4.100.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 6.1.25.2.2888 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3704 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

91. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 88 è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2012, così suddivisa:

a) relativamente alla quota capitale:

1) 346.945 euro per l'anno 2003;

2) 359.859 euro per l'anno 2004;

3) 373.253 euro per l'anno 2005;

4) 387.145 euro per l'anno 2006;

5) 401.555 euro per l'anno 2007;

6) 416.500 euro per l'anno 2008;

7) 432.002 euro per l'anno 2009;

8) 448.082 euro per l'anno 2010;

9) 464.759 euro per l'anno 2011;

10) 482.058 euro per l'anno 2012;

per un ammontare complessivo di 4.112.158 euro;

b) relativamente alla quota interessi:

1) 153.055 euro per l'anno 2003;

2) 140.141 euro per l'anno 2004;

3) 126.747 euro per l'anno 2005;

4) 112.855 euro per l'anno 2006;

5) 98.445 euro per l'anno 2007;

6) 83.500 euro per l'anno 2008;

7) 67.998 euro per l'anno 2009;

8) 51.918 euro per l'anno 2010;

9) 35.241 euro per l'anno 2011;

10) 17.942 euro per l'anno 2012;

per un ammontare complessivo di 887.842 euro.

92. L'onere complessivo di 1 milione di euro, corrispondente alle quote autorizzate nella misura di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 dal comma 91, lettere a) e b), fa carico per 706.804 euro, suddivisi in ragione di 346.945 euro per l'anno 2003 e 359.859 euro per l'anno 2004, all'unità previsionale di base 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1570 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, e rispettivamente per 293.196 euro, suddivisi in ragione di 153.055 euro per l'anno 2003 e 140.141 euro per l'anno 2004, all'unità previsionale di base 53.2.9.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1550 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo. Le quote autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

93. In relazione alla definizione del mutuo o delle altre operazioni di cui al comma 88 e del loro preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/1999.

94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine una sovvenzione straordinaria di 100.000 euro per sostenere le spese per le indagini preliminari e la progettazione dell'adeguamento funzionale della strada intercomunale di rilevanza turistica Ramandolo-Sedilis.

95. Per le finalità previste dal comma 94 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 6.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

96. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 16/2001, è destinata la spesa di 877.976 euro per l'anno 2002, a valere sull'autorizzazione disposta con il comma 103, tabella D, a copertura dell'attività svolta nell'anno 2001 dalle imprese di cui al medesimo articolo 1, a carico dell'unità previsionale di base 6.4.25.1.203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3911 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

97.

( ABROGATO )

(7)(14)

98.

( ABROGATO )

(15)

99.

( ABROGATO )

(16)

100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare all'Azienda trasporti automobilistici provinciali di Pordenone (ATAP) un contributo di 284.051,29 euro da erogarsi in unica soluzione sulla base degli atti prodotti dal soggetto beneficiario in relazione all'acquisto di un autobus ibrido, già oggetto di assegnazione contributiva.

101. Per le finalità previste dal comma 100 è autorizzata la spesa di 284.051,29 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 6.5.25.2.2901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3988 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

102.

( ABROGATO )

(31)

103. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

Note:

Comma 5 sostituito da art. 5, comma 15, L. R. 1/2003

Comma 6 abrogato da art. 5, comma 18, L. R. 1/2003

Integrata la disciplina del comma 44 da art. 6, comma 26, L. R. 1/2003

Integrata la disciplina del comma 29 da art. 16, comma 1, L. R. 15/2004

Comma 75 sostituito da art. 4, comma 171, L. R. 1/2005

Integrata la disciplina del comma 75 da art. 4, comma 175, L. R. 1/2005

Integrata la disciplina del comma 97 da art. 4, comma 166, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 68, comma 1, L. R. 24/2006

Comma 60 interpretato da art. 16, comma 1, L. R. 24/2005

Integrata la disciplina del comma 60 da art. 16, comma 2, L. R. 24/2005

10  Parole sostituite al comma 53 da art. 23, comma 1, L. R. 24/2005

11  Comma 11 abrogato da art. 16, comma 2, L. R. 17/2006

12  Comma 9 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

13  Comma 78 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

14  Comma 97 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

15  Comma 98 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

16  Comma 99 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

17  Comma 13 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

18  Comma 20 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

19  Comma 45 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

20  Comma 61 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

21  Comma 62 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

22  Comma 63 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

23  Comma 65 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

24  Comma 66 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

25  Parole sostituite al comma 53 da art. 4, comma 75, L. R. 22/2007

26  Integrata la disciplina del comma 53 da art. 4, comma 78, L. R. 22/2007

27  Parole sostituite al comma 53 da art. 59, comma 1, L. R. 16/2008

28  Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

29  Comma 7 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

30  Comma 80 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

31  Comma 102 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

32  Parole sostituite al comma 53 da art. 4, comma 70, L. R. 22/2010

33  Parole sostituite al comma 53 da art. 258, comma 1, L. R. 26/2012

34  Comma 8 abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 25/2017

35  Comma 10 abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 25/2017