Legge regionale 25 gennaio 2002 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002).
Art. 4
(Trasferimento di funzioni alle Province) (6)(36)
1.
( ABROGATO )
(10)
2.
( ABROGATO )
(11)
3.
( ABROGATO )
(12)
4.
( ABROGATO )
(13)
5.
( ABROGATO )
(14)
6.
( ABROGATO )
(15)
7.
( ABROGATO )
(16)
8.
( ABROGATO )
(5)(17)
9.
( ABROGATO )
(18)
10.
( ABROGATO )
(19)
11.
( ABROGATO )
(20)
12.
( ABROGATO )
(1)(21)
13.
( ABROGATO )
(22)
14.
( ABROGATO )
(23)
15.
( ABROGATO )
(24)
16.
( ABROGATO )
(25)
17.
( ABROGATO )
(29)
17 bis.
( ABROGATO )
(2)(8)(30)
17 ter.
( ABROGATO )
(3)(31)
17 quater.
( ABROGATO )
(4)(32)
17 quinquies.
( ABROGATO )
(9)(33)
18.
( ABROGATO )
(34)
19. A decorrere dall'1 luglio 2002, sono abrogati gli articoli 9 e 11 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), come rispettivamente modificati dall'articolo 12, commi 3 e 4, della legge regionale 19/1993.
20. I procedimenti in corso alla data dell'1 luglio 2002 rimangono di competenza della Regione e ad essi continua ad applicarsi la normativa previgente.
21.
( ABROGATO )
(35)
22. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri di riparto dei fondi relativi alle funzioni conferite alle Province ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 1/1998, come inserito dal comma 1, ed ai sensi del comma 17.
23.
( ABROGATO )
(26)
24. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. La presente legge si applica alle funzioni conferite dalla Regione agli Enti locali.>>.
25.
( ABROGATO )
(27)
26.
( ABROGATO )
(28)
27. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 4.012.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2002 e di 1.806.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.63.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 8551 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13, è sostituito dal seguente:
<<1. Le Province esercitano le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione dei servizi di trasporto locale differenziati a favore delle zone montane. A tal fine le Province concedono ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti o agli altri comuni montani con centri abitati con meno di 500 abitanti contributi fino all'80 per cento del corrispettivo di servizio derivante dai contratti che i Comuni possono stipulare ai sensi del comma 6 bis dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come inserito dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 12/1999.>>.
29.
( ABROGATO )
(7)
30. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 13/2001, come sostituito dal comma 28, è destinata la spesa annua di 258.000 euro, a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.
Note:1 Parole sostituite al comma 12 da art. 11, comma 4, L. R. 13/2002
2 Comma 17 bis aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 13/2002
3 Comma 17 ter aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 13/2002
4 Comma 17 quater aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 13/2002
5 Integrata la disciplina del comma 8 da art. 6, comma 51, L. R. 23/2002
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 21, L. R. 23/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 28, L. R. 19/2004
7 Comma 29 abrogato da art. 45, comma 2, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
8 Parole aggiunte al comma 17 bis da art. 21, comma 14, L. R. 12/2003
9 Comma 17 quinquies aggiunto da art. 21, comma 15, L. R. 12/2003
10 Comma 1 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
11 Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
12 Comma 3 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
13 Comma 4 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
14 Comma 5 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
15 Comma 6 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
16 Comma 7 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
17 Comma 8 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
18 Comma 9 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
19 Comma 10 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
20 Comma 11 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
21 Comma 12 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
22 Comma 13 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
23 Comma 14 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
24 Comma 15 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
25 Comma 16 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
26 Comma 23 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
27 Comma 25 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
28 Comma 26 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
29 Comma 17 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
30 Comma 17 bis abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
31 Comma 17 ter abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
32 Comma 17 quater abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
33 Comma 17 quinquies abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
34 Comma 18 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
35 Comma 21 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
36 Commi 17, 17 bis, 17 ter, 17 quater, 17 quinquies, 18 e 21 abrogati a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).