Legge regionale 25 gennaio 2002 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002).

Art. 4

(Trasferimento di funzioni alle Province)

(6)(36)

1.

( ABROGATO )

(10)

2.

( ABROGATO )

(11)

3.

( ABROGATO )

(12)

4.

( ABROGATO )

(13)

5.

( ABROGATO )

(14)

6.

( ABROGATO )

(15)

7.

( ABROGATO )

(16)

8.

( ABROGATO )

(5)(17)

9.

( ABROGATO )

(18)

10.

( ABROGATO )

(19)

11.

( ABROGATO )

(20)

12.

( ABROGATO )

(1)(21)

13.

( ABROGATO )

(22)

14.

( ABROGATO )

(23)

15.

( ABROGATO )

(24)

16.

( ABROGATO )

(25)

17.

( ABROGATO )

(29)

17 bis.

( ABROGATO )

(2)(8)(30)

17 ter.

( ABROGATO )

(3)(31)

17 quater.

( ABROGATO )

(4)(32)

17 quinquies.

( ABROGATO )

(9)(33)

18.

( ABROGATO )

(34)

19. A decorrere dall'1 luglio 2002, sono abrogati gli articoli 9 e 11 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), come rispettivamente modificati dall'articolo 12, commi 3 e 4, della legge regionale 19/1993.

20. I procedimenti in corso alla data dell'1 luglio 2002 rimangono di competenza della Regione e ad essi continua ad applicarsi la normativa previgente.

21.

( ABROGATO )

(35)

22. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri di riparto dei fondi relativi alle funzioni conferite alle Province ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 1/1998, come inserito dal comma 1, ed ai sensi del comma 17.

23.

( ABROGATO )

(26)

24. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è aggiunto il seguente:

<<2 bis. La presente legge si applica alle funzioni conferite dalla Regione agli Enti locali.>>.

25.

( ABROGATO )

(27)

26.

( ABROGATO )

(28)

27. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 4.012.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2002 e di 1.806.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.63.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 8551 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

28. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13, è sostituito dal seguente:

<<1. Le Province esercitano le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione dei servizi di trasporto locale differenziati a favore delle zone montane. A tal fine le Province concedono ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti o agli altri comuni montani con centri abitati con meno di 500 abitanti contributi fino all'80 per cento del corrispettivo di servizio derivante dai contratti che i Comuni possono stipulare ai sensi del comma 6 bis dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come inserito dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 12/1999.>>.

29.

( ABROGATO )

(7)

30. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 13/2001, come sostituito dal comma 28, è destinata la spesa annua di 258.000 euro, a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

Note:

Parole sostituite al comma 12 da art. 11, comma 4, L. R. 13/2002

Comma 17 bis aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 13/2002

Comma 17 ter aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 13/2002

Comma 17 quater aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 13/2002

Integrata la disciplina del comma 8 da art. 6, comma 51, L. R. 23/2002

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 21, L. R. 23/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 28, L. R. 19/2004

Comma 29 abrogato da art. 45, comma 2, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

Parole aggiunte al comma 17 bis da art. 21, comma 14, L. R. 12/2003

Comma 17 quinquies aggiunto da art. 21, comma 15, L. R. 12/2003

10  Comma 1 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

11  Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

12  Comma 3 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

13  Comma 4 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

14  Comma 5 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

15  Comma 6 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

16  Comma 7 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

17  Comma 8 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

18  Comma 9 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

19  Comma 10 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

20  Comma 11 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

21  Comma 12 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

22  Comma 13 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

23  Comma 14 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

24  Comma 15 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

25  Comma 16 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

26  Comma 23 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

27  Comma 25 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

28  Comma 26 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

29  Comma 17 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.

30  Comma 17 bis abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.

31  Comma 17 ter abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.

32  Comma 17 quater abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.

33  Comma 17 quinquies abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.

34  Comma 18 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.

35  Comma 21 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.

36  Commi 17, 17 bis, 17 ter, 17 quater, 17 quinquies, 18 e 21 abrogati a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).