Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002).
Art. 3
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. La Regione concorre al finanziamento dei bilanci degli Enti locali mediante devoluzione delle quote fisse delle compartecipazioni, indicate al comma 2, ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale.
3. La devoluzione delle quote di compartecipazione di cui al comma 2, il cui ammontare per l'anno 2002 è determinato in 389,20 milioni di euro, incrementata dell'assegnazione straordinaria di 11.845.798 euro per un ammontare complessivo di 401.045.798 euro, è disposta:
a) per 333.414.670 euro, a titolo di assegnazione di fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come inserito dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; a titolo di assegnazione di fondi in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;
d) per 38.325.068 euro, alle Province e ai Comuni, a titolo di compartecipazione al gettito IRAP;
e) per 1.774.356 euro, ai Comuni, per l'incentivazione della costituzione di unioni;
f) per 4.648.112 euro, ai Comuni, per il finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell'obbligo;
g) per 1.032.914 euro ai Comuni a economia turistica;
i) per 3 milioni di euro, ai Comuni, per far fronte a situazioni particolari;
l) per 1.291.142 euro, ai Comuni, per il finanziamento di progetti per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica.
5. Le assegnazioni attribuite alle Province, ai sensi del comma 4, lettera a), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo di 59.522.006 euro, di cui:
1) 56.124.578 euro da ripartire in misura proporzionale agli importi trasferiti alle stesse per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera a), della legge regionale 4/2001, al netto delle quote di cui all'articolo 2, comma 40, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge regionale 13/2000, con vincolo di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al gettito, per l'anno 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, al netto dei compensi riconosciuti all'ACI, con vincolo, altresì, di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al maggior gettito, per l'anno 2001, derivante dall'applicazione dell'aliquota di lire 18 per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, della legge 20/1989, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 133/1999;
b) un fondo di 587.373 euro, da assegnare, per l'anno 2002, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato di cui al comma 3, lettera b); il riparto è determinato in misura pari all'assegnazione attribuita, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge regionale 4/2001, agli Enti medesimi nell'anno 2001; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione;
(2)
6. Le assegnazioni attribuite ai Comuni, ai sensi del comma 4, lettera b), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo di 264.783.017 euro, da ripartire in misura pari alle somme trasferite agli stessi per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 4/2001, con vincolo di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), del decreto legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, della legge 20/1989, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 133/1999, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni; nel riferimento alle somme trasferite per l'anno 2001 per il solo comune di Visco è considerato anche l'importo trasferito al medesimo ai sensi dell'articolo 3, commi 34, 35 e 36 della legge regionale 4/2001;
d) un fondo di 1.774.356 euro, da assegnare a titolo d'incremento dei trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 4/2001, per i Comuni che hanno costituito, entro il 31 ottobre 2001, un'unione ai sensi dell'articolo 16, commi 36, 37, 38, 39 e 40, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, nel rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 2, comma 19, della legge regionale 2/2000, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 13/2000; l'erogazione è disposta in misura pari a quella attribuita nell'anno 2001 per le medesime finalità, in un'unica soluzione;
e) un fondo di 4.648.112 euro, da ripartire in misura pari a quanto erogato ai Comuni, nell'anno 2001, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera f), della legge regionale 4/2001, riservato al finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell'obbligo, come previsto ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, come da ultimo modificato dall'articolo 84, comma 1, della legge regionale 1/1998; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione; la quota di tale fondo, assegnata a ciascun Comune, eventualmente residuata dopo aver soddisfatto tutti gli interventi previsti, può essere destinata a finanziare altre spese di competenza comunale;
f) un fondo di 1.032.914 euro, da assegnare ai Comuni a economia turistica che hanno beneficiato dell'assegnazione di cui all'articolo 3, comma 6, lettera g), della legge regionale 4/2001, da ripartire in misura pari a quanto erogato ai medesimi, nell'anno 2001, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera g), della legge regionale 4/2001; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione entro il mese di giugno 2002;
g) un fondo di 3 milioni di euro, per le situazioni particolari; le finalità e i criteri del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente;
h) un fondo di 1.291.142 euro, a titolo di concorso per il perseguimento dell'obiettivo dell'elaborazione di una moderna strategia di rassicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale, da ripartire secondo criteri, modalità e oggetti del finanziamento da definirsi con deliberazione della Giunta regionale; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione e a domanda da parte degli Enti interessati.
9. Le assegnazioni di 10.329.138 euro, di cui al comma 3, lettera c), a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli, sono concesse, in un'unica soluzione, secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, avuto riguardo al personale in ruolo presso gli Enti medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge e alle relative qualifiche funzionali di appartenenza.
10. Ai Comuni, la cui popolazione sia inferiore a quindicimila abitanti, nonché alle Comunità montane, le somme trasferite ai sensi dei commi precedenti, qualora non diversamente disposto, sono erogate in due rate, di cui la prima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di giugno; agli altri Enti locali, qualora non diversamente disposto, l'erogazione è disposta in quattro rate, di cui l'ultima entro il mese di novembre.
11. Per le finalità previste dal comma 3, lettere da a) a i), è autorizzata la spesa di 395.560.248 euro per l'anno 2002, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1603 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Per le finalità previste dal comma 3, lettera l), è autorizzata la spesa di 1.291.142 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 1.4.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4140 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. Con riferimento all'anno 2002, l'Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dagli articoli 33, comma 11, e 54 della legge 388/2000, e dei conseguenti maggiori gettiti affluiti ai bilanci provinciali, corrispondente al gettito, per l'anno 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla legge 952/1977, al netto dei compensi riconosciuti all'ACI, sulle assegnazioni di cui al comma 5, lettera a), disposte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 11, destinate alle Province. A tal fine, a valere sull'autorizzazione medesima, il pagamento dell'importo di 11.341.836 euro è disposto, con vincolo di commutazione in entrata, sull'unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1040 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Con riferimento all'anno 2002, l'Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica, corrispondente al maggior gettito per il 2000, derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, della legge 20/1989, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 133/1999, sulle assegnazioni di cui al comma 5, lettera a), disposte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 11, destinate alle Province. A tal fine, a valere sull'autorizzazione medesima, il pagamento, sino a concorrenza dell'importo accertato al 31 dicembre 2000, è disposto con vincolo di commutazione in entrata sull'unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1041 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. Con riferimento all'anno 2002, l'Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, corrispondente alla somma del maggior gettito, per l'anno 2000, derivante dall'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), del decreto legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, della legge 20/1989, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 133/1999, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 133/1999, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni, sulle assegnazioni di cui al comma 6, lettera a), disposte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 11, destinate ai Comuni. A tal fine, a valere sull'autorizzazione medesima, il pagamento, sino a concorrenza dell'importo accertato al 31 dicembre 2000, è disposto con vincolo di commutazione in entrata sull'unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1042 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. Le commutazioni in entrata di cui ai commi 13, 14 e 15 sono applicate in sede di erogazione dell'ultima rata.
17. L'utilizzazione delle somme, trasferite agli Enti locali, non è soggetta a rendicontazione.
18. Per la ripartizione tra i Comuni del Friuli Venezia Giulia delle somme a essi dovute a titolo di addizionale opzionale all'IRPEF, prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000), la determinazione dell'importo da erogare in acconto avviene sulla base dei dati risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, aggiornate all'anno di riferimento, utilizzando il tasso programmato di inflazione, così come indicato nei documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato.
20. A compensazione del minore introito derivante ai Comuni dalle modifiche alle disposizioni in materia di imposte sulle insegne, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 448/2001, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire agli stessi assegnazioni compensative di importo corrispondente ai trasferimenti erariali a tale titolo disposti dallo Stato ai sensi del comma 4 del citato articolo 10. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 bis del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 24 aprile 2002, n. 75.
21. La ripartizione tra i Comuni delle somme trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 448/2001 è disposta in misura proporzionale all'imposta sulle insegne accertata da ciascun Comune per l'anno 2001.
27. Per le finalità previste dal comma 26, è autorizzata la spesa di 6.972.168,14 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1599 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 288.041 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1602 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare i costi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2, agli Enti che li hanno anticipati o all'Ente individuato quale capofila, previa presentazione di idonea documentazione inerente ai costi effettivamente sostenuti.
33. La domanda di rimborso è presentata alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, corredata della documentazione di cui al comma 32.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 103.292 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.10.1.19 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1592 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca, corredata da una relazione illustrativa dei progetti sperimentali.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 1.4.42.1.3200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5025 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. La quota del fondo di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), numero 1), della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, residuata dopo l'approvazione con deliberazione della Giunta regionale del programma di cui all'articolo 3, comma 41, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, è destinata per gli interventi agevolati con la Cassa Depositi e Prestiti di cui all'articolo 3, commi da 37 a 46, della legge regionale 4/2001, a favore della Provincia di Trieste per la realizzazione delle opere pubbliche da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.
39. La deliberazione con la quale vengono individuati gli interventi di cui al comma 38, è adottata sulla base dell'elenco delle opere e dei relativi importi d'intesa fra il legale rappresentante della Provincia di Trieste e l'Assessore regionale alle autonomie locali, sentita l'apposita Commissione consiliare che dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dall'inoltro alla stessa Commissione dell'intesa medesima.
40. Ai fini dell'attuazione degli interventi coordinati di adeguamento e risanamento del contesto urbano, nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'articolo 8, comma 27, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di 7,5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell'unità previsionale di base 1.3.9.2.2902 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 859 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
42. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell'unità previsionale di base 1.3.10.1.1907 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1675 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. Nel quadro dell'azione tesa a sostenere, grazie ai nuovi servizi telematici, la trasparenza delle istituzioni democratiche europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e incentivare le relazioni tra persone giuridiche e persone fisiche, ottemperando ai propositi espressi nella Carta Civica, firmata a Cesky Krumlov il 2 luglio 1998, sotto l'egida della Federazione mondiale dei Club Unesco, vengono istituiti nella regione Friuli Venezia Giulia i negozi civici al fine di consentire a ciascun cittadino la partecipazione visiva e auditiva all'attività di magistero politico degli eletti.
45. La Regione è tenuta a garantire i servizi di collegamento con le sedi istituzionali, favorire l'ampliamento degli accessi con le suddette sedi, svolgere attività di supporto informativo e di collaborazione permanente valorizzando il dialogo tra i negozi civici locali che si costituiranno e le proprie Direzioni regionali con i relativi funzionari.
47. Per le finalità dai commi 43, 44 e 45 è autorizzata la spesa complessiva di 160.101,60 euro suddivisa in ragione di 77.468,50 euro per l'anno 2002, e di 41.316,55 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 1.3.10.1.19 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per 1'anno 2002, con riferimento al capitolo 1676 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
48. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1 Parole sostituite al comma 31 da art. 3, comma 9, L. R. 13/2002
2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 1, L. R. 23/2002
3 Parole sostituite al comma 14 da art. 2, comma 1, L. R. 23/2002
4 Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 1, L. R. 23/2002
5 Comma 19 bis aggiunto da art. 7, comma 28, L. R. 23/2002
6 Parole aggiunte al comma 20 da art. 1, comma 1, L. R. 4/2003
7 Comma 44 sostituito da art. 1, comma 2, L. R. 4/2003
8 Comma 46 sostituito da art. 1, comma 3, L. R. 4/2003
9 Comma 41 abrogato da art. 2, comma 60, L. R. 1/2005
10 Integrata la disciplina del comma 20 da art. 4, comma 33, L. R. 2/2006
11 Comma 18 sostituito da art. 3, comma 57, L. R. 1/2007
12 Comma 18 bis aggiunto da art. 3, comma 58, L. R. 1/2007
13 Comma 19 abrogato da art. 3, comma 59, L. R. 1/2007
14 Comma 19 bis abrogato da art. 3, comma 59, L. R. 1/2007
15 Comma 30 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
16 Comma 18 bis sostituito da art. 1, comma 73, L. R. 30/2007
17 Comma 18 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 22/2010 , a decorrere dalla data concordata con la Banca d'Italia.
18 Comma 23 abrogato da art. 110, comma 1, lettera g), L. R. 19/2013
19 Comma 24 abrogato da art. 110, comma 1, lettera g), L. R. 19/2013
20 Comma 25 abrogato da art. 110, comma 1, lettera g), L. R. 19/2013