Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002).
Art. 12
 (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea)
1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 78, tabella F, notificate alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, relative alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicate, e limitatamente alle autorizzazioni relative agli anni 2003-2004:
U.P.BCAPITOLO
12.1.62.1.2867680
12.1.62.1.2867681
12.1.62.2.2907709
12.2.62.2.3097827
12.3.62.2.3227960
12.5.62.2.3318010

sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima.