Art. 11
(Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 1, commi 31 e 32, e dagli articoli da 3 a 9, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dagli articoli medesimi e delle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 1, e articolo 9, commi 65 e 67.