Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002).
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 21.906.698.682,76 euro, suddivisi in ragione di 7.638.388.527,87 euro per l'anno 2002, di 7.160.903.630,81 euro per l'anno 2003 e di 7.107.406.524,08 euro per l'anno 2004, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A1, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
2. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963, e dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, nel triennio 2002-2004 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 733.142.674,16 euro suddivisi in ragione di 248.654.248,86 euro per l'anno 2002, di 258.003.456,21 euro per l'anno 2003 e di 226.484.969,09 euro per l'anno 2004.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2002 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessivi 248.654.248,86 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
6. Nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 2 nel triennio 2002-2004 è autorizzato il ricorso alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti nella misura massima di 248.654.248,86 euro per l'anno 2002.
7. Per le finalità di cui al comma 5 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2002 un protocollo d'intesa con la Cassa depositi e prestiti per l'accesso al credito della medesima per complessivi 248.654.248,86 euro. Le somme rinvenienti da tale operazione sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge. I mutui autorizzati dal comma 6 hanno durata non superiore ai quindici anni.
8. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4, è autorizzato, nel triennio 2002-2004, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 7/1999, fino all'importo di 248.654.248,86 euro, nell'ambito del programma EMTN depositato presso la Borsa del Lussemburgo, nonché dell'importo di cui al comma 4, nella misura massima di 79.792.590,91 euro corrispondenti a lire 154.500 milioni.
10. Ai fini dell'ottimizzazione della posizione debitoria della Regione in attuazione dell'articolo 8, comma 101, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, l'Amministrazione regionale, in relazione all'andamento del mercato finanziario, è autorizzata a modificare, totalmente o parzialmente, il profilo dell'indebitamento, sia in linea capitale che in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati con le forme contrattuali in uso prevalente nel mercato (Accordo ISDA - International Swaps & Derivatives Association).
14. I beni immobili oggetto di dismissione, ai sensi del comma 13, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
18. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti, ai sensi del comma 17, i gestori degli stessi, individuati ai sensi dello stesso comma 17, lettera d), sono responsabili a tutti gli effetti e a proprie spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
20. La Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative volte alla valorizzazione degli immobili individuati ai sensi del comma 14.
21. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la compartecipazione degli enti interessati dal procedimento al ricavato dalla rivendita degli immobili valorizzati.
24. I beni di cui al comma 23 sono individuati con delibere degli organi di amministrazione dell'Ente e delle Aziende suddetti.
25. Il trasferimento in proprietà alla Regione dei beni di cui al comma 23 è autorizzato con deliberazione della Giunta regionale ed è attuato con verbale di consegna approvato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio.
26. Il verbale di consegna e il decreto di cui al comma 25 costituiscono titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale del diritto di proprietà degli immobili trasferiti.
27 ter. I trasferimenti di cui al comma 27 bis possono essere erogati in via anticipata rispetto alla chiusura dell'operazione, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia). Le somme trasferite sono impiegate dalle Aziende stesse per interventi di investimento.
30. All'articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, come modificato dall'articolo 10, commi 6, 7, e 8, della legge regionale 13/2000, i commi 9, 10, 11, 11 bis, 12, 13, 14 e 15 sono abrogati.
31. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1999, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2002-2004, restano determinati in complessivi 733.279.408 euro, suddivisi in ragione di 14.199.408 euro per l'anno 2002 e di 359.540.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, relativamente al fondo destinato alle spese di parte corrente e in complessivi 138.438.562,31 euro, suddivisi in ragione di 31.232.469,42 euro per l'anno 2002, di 54.770.671,42 euro per l'anno 2003 e di 52.435.421,47 euro per l'anno 2004 relativamente al fondo destinato alle spese in conto capitale, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A2, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
32. L'importo da iscrivere nei fondi di riserva di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b), c), d) e d bis), come aggiunta dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 4/2000, della legge regionale 7/1999, resta determinato, per ciascun fondo, nell'ammontare a fianco di ciascuno come di seguito indicato, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A3, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:
a) fondo per le spese impreviste: complessivi 22.385.000 euro, suddivisi in ragione di 9.795.000 euro per l'anno 2002, di 4.795.000 euro per l'anno 2003 e di 7.795.000 euro per l'anno 2004;
b) fondo per le spese obbligatorie e d'ordine: complessivi 23.245.483,46 euro, suddivisi in ragione di 13.245.483,46 euro per l'anno 2002, di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro per l'anno 2004;
c) fondo per la riassegnazione dei residui perenti: complessivi 62 milioni di euro, suddivisi in ragione di 38 milioni di euro per l'anno 2002, di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 14 milioni di euro per l'anno 2004;
d) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 1998-1999 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 4.188.342,66 euro, suddivisi in ragione di 1.396.114,22 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004;
e) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2000-2001 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 15.510.342,66 euro, suddivisi in ragione di 6.272.114,22 euro per l'anno 2002 ed 4.619.114,22 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004;
f) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2002-2003 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 20.526.342,66 euro, suddivisi in ragione di 6.842.114,22 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004;
g) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2004-2005 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 6.842.114,22 euro per l'anno 2004;
h) fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario: complessivi 80.869.220,50 euro, suddivisi in ragione di 25.307.616,54 euro per l'anno 2002, di 25.418.745,32 euro per l'anno 2003 e di 30.142.858,64 euro per l'anno 2004, di cui 44.275.969,16 euro, suddivisi in ragione di 21.339.449,16 euro per l'anno 2003, di 22.936.520 euro per l'anno 2004, finanziati con contrazione di mutuo;
i) fondo per la concessione di incentivi in forma di credito di imposta: di complessivi 20 milioni di euro suddivisi in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004.
Note:
1 Comma 23 bis aggiunto da art. 12, comma 22, L. R. 13/2002
2 Comma 27 bis aggiunto da art. 7, comma 14, L. R. 23/2002
3 Parole aggiunte al comma 16 da art. 7, comma 7, L. R. 14/2003
4 Integrata la disciplina del comma 23 bis da art. 7, comma 15, L. R. 14/2003
5 Comma 29 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 15/2003
6 Parole soppresse al comma 28 da art. 7, comma 46, L. R. 1/2004
7 Parole sostituite al comma 28 da art. 7, comma 46, L. R. 1/2004
8 Parole aggiunte al comma 23 da art. 3, comma 1, L. R. 19/2004
9 Parole aggiunte al comma 23 bis da art. 3, comma 1, L. R. 19/2004
10 Parole aggiunte al comma 27 da art. 3, comma 1, L. R. 19/2004
11 Comma 27 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 19/2004
12 Integrata la disciplina del comma 13 da art. 7, comma 62, L. R. 1/2005
13 Comma 29 ter aggiunto da art. 1, comma 12, L. R. 1/2007
14 Comma 15 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ss), L. R. 10/2012