Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

CAPO V

Norme finali

Art. 177

(Riferimenti)

1. Tutti i riferimenti normativi all'Azienda regionale per la promozione turistica devono intendersi operati, a partire dalla data di soppressione della medesima, alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario; tutti i riferimenti normativi alle Aziende per la promozione turistica devono intendersi operati alle AIAT.

2. Tutti i riferimenti normativi a disposizioni della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

Art. 178

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 9, L. R. 13/2002

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 179

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

Art. 179 bis

(Deroga a disposizioni generali)

(1)

1. Al fine di consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi di avanzamento della spesa e di rendicontabilità del Programma Obiettivo 2 2000-2006, e in deroga all'articolo 64, commi 7 e 9, della presente legge, per il raggiungimento del numero minimo di posti letto di cui all'articolo 65, comma 2, gli alberghi diffusi in corso di realizzazione all'1 gennaio 2008, situati nel territorio montano di cui all'allegato A dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche, e finanziati nell'ambito del Programma Obiettivo 2 2000-2006, possono essere costituiti, altresì, da fabbricati con destinazione d'uso turistico-ricettiva riconducibili alle tipologie di cui alla presente legge, qualora gli stessi fabbricati siano di proprietà di enti locali partecipanti alla società di gestione dell'albergo diffuso.

Note:

Articolo aggiunto da art. 5, comma 75, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.

Art. 180

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 25 agosto 1965, n. 16;

b) legge regionale 9 agosto 1967, n. 20;

c) legge regionale 27 novembre 1967, n. 26;

d) legge regionale 23 luglio 1970, n. 27;

e) legge regionale 17 novembre 1972, n. 48;

f) legge regionale 21 novembre 1972, n. 49, articoli da 1 a 11;

g) legge regionale 25 febbraio 1975, n. 12;

h) legge regionale 15 giugno 1976, n. 18;

i) legge regionale 17 gennaio 1977, n. 4, articolo 1;

l) legge regionale 30 marzo 1977, n. 18;

m) legge regionale 27 giugno 1977, n. 31;

n) legge regionale 18 agosto 1977, n. 51;

o) legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3;

p) legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, articoli 3 e 25;

q) legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16;

r) legge regionale 7 febbraio 1979, n. 7;

s) legge regionale 27 agosto 1979, n. 48;

t) il Capo IV della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34;

u) legge regionale 28 ottobre 1980, n. 56;

v) legge regionale 18 novembre 1980, n. 61;

z) legge regionale 9 maggio 1981, n. 26;

aa) legge regionale 3 giugno 1981, n. 31;

bb) legge regionale 3 giugno 1981, n. 32;

cc) legge regionale 13 agosto 1981, n. 48;

dd) legge regionale 29 dicembre 1981, n. 94;

ee) legge regionale 23 agosto 1982, n. 59;

ff) legge regionale 23 agosto 1982, n. 60;

gg) legge regionale 10 dicembre 1982, n. 82;

hh) legge regionale 10 dicembre 1982, n. 83;

ii) legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88;

ll) legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90;

mm) legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3;

nn) legge regionale 28 marzo 1983, n. 23;

oo) legge regionale 12 maggio 1983, n. 36;

pp) legge regionale 11 giugno 1983, n. 47;

qq) legge regionale 11 giugno 1983, n. 48;

rr) legge regionale 13 giugno 1983, n. 50;

ss) legge regionale 23 giugno 1983, n. 68;

tt) legge regionale 29 dicembre 1983, n. 86;

uu) legge regionale 14 giugno 1984, n. 17;

vv) legge regionale 23 agosto 1984, n. 42;

zz) legge regionale 3 aprile 1985, n. 16;

aaa) legge regionale 13 maggio 1985, n. 20;

bbb) legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, articolo 8;

ccc) legge regionale 23 agosto 1985, n. 41, articolo 5;

ddd) legge regionale 23 agosto 1985, n. 42;

eee) legge regionale 1 dicembre 1986, n. 51, articolo 7;

fff) legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63;

ggg) legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2;

hhh) legge regionale 14 dicembre 1987, n. 43;

iii) legge regionale 4 marzo 1988, n. 9;

lll) legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, articoli 7 e 10;

mmm) legge regionale 12 marzo 1990, n. 12, articoli 2, 6, 7, 8, 9 e 10;

nnn) legge regionale 18 marzo 1991, n. 10;

ooo) legge regionale 8 agosto 1991, n. 31;

ppp) legge regionale 27 agosto 1992, n. 26;

qqq)

( ABROGATA )

rrr) legge regionale 4 maggio 1993, n. 17;

sss) legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, articolo 225;

ttt) legge regionale 20 novembre 1995, n. 44;

uuu) legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 72;

vvv) legge regionale 18 aprile 1997, n. 16;

zzz) legge regionale 18 aprile 1997, n. 17;

aaaa) legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, articolo 11, comma 27;

bbbb) legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, articoli 35, 36 e 38;

cccc) legge regionale 5 luglio 1999, n. 17;

dddd) legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, articolo 16, commi 25, 26 e 27;

eeee) legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 6, commi 144 e 145;

ffff) legge regionale 21 luglio 2000, n. 14, articolo 4.

(1)

2. I procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Note:

Lettera qqq) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 36/2017

Art. 181

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.1301 <<Spese dirette per attività istituzionali>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9254 (1.1.148.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per la tutela del turista durante la permanenza nel territorio regionale>> e con lo stanziamento di lire 50.000.000 per l'anno 2002.

2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.2.1302 <<Interventi di promozione turistica di parte capitale>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 9256 (2.1.254.3.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area anche tramite le Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT)>> e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.

3. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9257 (2.1.232.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti a Comuni e Province per la partecipazione a società d'area costituite per lo svolgimento di attività di promozione turistica e la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale nonché per le spese di funzionamento>> e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.

4. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 900.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.1300 <<Interventi di promozione turistica di parte corrente>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9248 (1.1.162.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti annui alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT) per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento>> e con lo stanziamento di lire 900.000.000 per l'anno 2002.

5. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1303 <<Finanziamenti per l'attività di promozione turistica delle Pro-loco e dei consorzi turistici>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9258 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributo annuo alla Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia per promuovere l'attività delle associazioni aderenti>> e con lo stanziamento di lire 1.100.000.000 per l'anno 2002.

6. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al 9259 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi alla Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle Associazioni Pro-loco>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.

7. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 900.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9241 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti ai Consorzi turistici per l'attività di gestione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale>> e con lo stanziamento di lire 900.000.000 per l'anno 2002.

8. Per le finalità previste dall'articolo 54, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1304 <<Incentivi per l'offerta turistica di parte corrente>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9244 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.

9. Per le finalità previste dall'articolo 54, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9245 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Incentivi all'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA per la realizzazione di azioni promozionali dirette a incrementare il numero dei voli in arrivo>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.

10. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'articolo 55 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative nel settore del turismo>> che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - al Titolo III - categoria 3.5 - con riferimento al capitolo 971 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di agenzie di viaggio e turismo>>.

11. Per le finalità previste dall'articolo 109, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 <<Contributi per investimenti nel settore del turismo>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.2 - rubrica n. 64 - spese d'investimento, con riferimento al capitolo 9246 (2.1.232.3.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan a supporto del turismo itinerante>> e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.

12. Per le finalità previste dall'articolo 111, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.1310 <<Contributi per potenziamento di eventi congressuali>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti, con riferimento al capitolo 9242 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale agli organizzatori di eventi congressuali>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.

13. Per le finalità previste dall'articolo 119, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 90.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 <<Interventi di parte corrente per le professioni turistiche>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9247 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamento dei corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica>> e con lo stanziamento di lire 90.000.000 per l'anno 2002.

14. Per le finalità previste dall'articolo 124, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9341 (1.1.161.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Borse di studio a favore degli aspiranti guida alpina che frequentano i corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché a favore delle guide alpine per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale>> e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l'anno 2002.

15. Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 142 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - distintamente in relazione alle violazioni della disciplina in materia delle diverse tipologie delle professioni turistiche:

a) capitolo 972 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico>>;

b) capitolo 973 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida alpina - maestro di alpinismo e aspirante guida alpina>>;

c) capitolo 974 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida speleologica - maestro di speleologia e aspirante guida speleologica>>;

d) capitolo 978 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di maestro di sci>>.

16. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 142, comma 8, fanno carico all'unità previsionale di base 28.1.64.1.1307 <<Devoluzione dei proventi delle sanzioni per violazioni della disciplina delle professioni turistiche>> che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono "per memoria" nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - distintamente per ciascuno dei Collegi previsti dalla presente legge:

a) capitolo 8940 (1.1.162.2.10.14) - <<Devoluzione al Collegio delle guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>;

b) capitolo 8941(1.1.162.2.10.14) - <<Devoluzione al Collegio delle guide speleologiche - maestri di speleologia e aspiranti guide speleologiche dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>;

c) capitolo 8942(1.1.162.2.10.14) - <<Devoluzione al Collegio dei maestri di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>.

17. Per le finalità previste dall'articolo 147, commi 1 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200.000.000, suddivisa in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9323 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti per la realizzazione di corsi teorico-pratici per l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione nonché per la realizzazione di corsi di aggiornamento professionale>> e con lo stanziamento complessivo di lire 200.000.000, suddiviso in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003.

18. Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 151 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 - dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 979 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività professionale di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci>>.

19. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 151, comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 28.1.64.1.1307 con riferimento al capitolo 8943 che si istituisce "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - (1.1.162.2.10.14) - con le denominazione <<Devoluzione al Collegio degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>.

20. Per le finalità previste dall'articolo 156, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.350 milioni per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9268 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese turistiche per l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze>> e con lo stanziamento di lire 1.350.000.000 per l'anno 2002.

21. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 36/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 158, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 27.2.64.2.1308 <<Finanziamenti agevolati alle imprese commerciali, turistiche e di servizi>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 27 - programma 27.2 - rubrica n. 64 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 9321 (2.1.243.7.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del commercio - con la denominazione <<Finanziamenti al Mediocredito del Friuli- Venezia Giulia SpA da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di dieci anni, anche con operazioni di locazione finanziaria a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, per le esigenze connesse alla costruzione, all'acquisto e all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attività>> e con lo stanziamento di lire 500.000.000 per l'anno 2002.

22. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 36/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 158, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 27.2.64.2.1308 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9322 (2.1.243.7.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del commercio - con la denominazione <<Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di cinque anni, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche, di servizi e di studi professionali per le esigenze connesse all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini, e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attività, nonché al rafforzamento delle strutture aziendali>> e con lo stanziamento di lire 400.000.000 per l'anno 2002.

23. Per le finalità previste dall'articolo 159, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 255.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9430 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127 e 132 della legge regionale n. (165)/2001, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione e per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d), della medesima legge>> e con lo stanziamento di lire 255.000.000 per l'anno 2002.

24. Per le finalità previste dall'articolo 160, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9269 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.

25. Per le finalità previste dall'articolo 161, comma 1, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 500.000.000 a decorrere dall'anno 2002, con l'onere di lire 1.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9273 (2.1.243.4.10.24) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi pluriennali a favore di enti pubblici e di associazioni senza fini di lucro per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attività turistica, per ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico, per ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, per ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale>> e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

26. Per le finalità previste dall'articolo 161, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 800.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9274 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici e di associazioni senza fini di lucro per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attività turistica, per ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico, per ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, per ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale>> e con lo stanziamento di lire 800.000.000 per l'anno 2002.

27. Per le finalità previste dall'articolo 166, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.1.1611 <<Interventi di parte corrente nelle zone montane>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 2 - programma 2.2 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capito 9431 (1.1.155.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi agli enti locali singoli o associati, ad Agenzie di informazione e accoglienza turistica, a consorzi turistici, ad associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede nel Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), a scuole di sci autorizzate e ad associazioni sportive con finalità promozionali della pratica sportiva dello sleddog mushing, per l'attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo realizzata attraverso l'utilizzo degli appositi mezzi battipista>> e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

28. Per le finalità previste dall'articolo 167, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9432 (2.1.235.3.10.24) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi agli enti locali singoli o associati, ad Agenzie di informazione e accoglienza turistica, a consorzi turistici, ad associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede nel Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), a scuole di sci autorizzate e ad associazioni sportive con finalità promozionali della pratica sportiva dello sleddog mushing, per acquisto di mezzi battipista, motoslitte per la ricognizione e il soccorso, interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci da fondo, costruzione, straordinaria manutenzione e allestimento di strutture di supporto alla pratica della disciplina sportiva>> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

29. Per le finalità previste dall'articolo 169, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 18.1.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 6171 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributo annuo alla Federazione Italiana Sport Invernali - (FISI) a sostegno della gestione delle attività agonistiche essenzialmente giovanili>> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

30. Per le finalità previste dall'articolo 172, comma 7, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l'anno 2003 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1309 <<Spese per la liquidazione della Azienda regionale per la promozione turistica>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2003, alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9343 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Azienda regionale per la promozione turistica>> e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l'anno 2003.

31. Per le finalità previste dall'articolo 174, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 700.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1301 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9188 (1.1.148.1.10.24) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per l'acquisto di beni strumentali e di servizi connessi all'attività istituzionale della Direzione regionale del commercio e del turismo>> e con lo stanziamento di lire 700.000.000 per l'anno 2002.

32. Per le finalità previste dall'articolo 175 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.057,5 milioni per l'anno 2002 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550 - lire 2.500 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 551 - lire 300 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 561 - lire 125 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.651 - capitolo 552 - lire 500 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.651 - capitolo 553 - lire 200 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.662 - capitolo 9636 - lire 250 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.662 - capitolo 9637 - lire 250 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.662 - capitolo 9640 - lire 250 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9630 - lire 970 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9631 - lire 500 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650 - lire 212,5 milioni per l'anno 2002

33. All'onere complessivo di lire 17.272,5 milioni, suddiviso in ragione di lire 15.662,5 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.610 milioni per l'anno 2003, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo, si provvede come di seguito indicato:

a) per complessive lire 6.067,5 milioni, suddivise in ragione di lire 6.057,5 per l'anno 2002 e di lire 10 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 60 del prospetto D/1 allegato al Documento tecnico stesso);

b) per lire 1.900 milioni, suddivise in ragione di lire 900 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 82 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso);

c) per lire 8.680 milioni relativi all'anno 2002, mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del documento tecnico a fianco di ciascuna indicati:

U.P.B. 28.1.64.1.503 - capitolo 9220 - lire 1.000 milioni
U.P.B. 28.1.64.1.503 - capitolo 9225 - lire 1.450 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510 - capitolo 9260 - lire 1.000 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510 - capitolo 9261 - lire 500 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510 - capitolo 9265 - lire 3.500 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.512 - capitolo 9266 - lire 1.000 milioni
U.P.B 2.2.64.1.43 - capitolo 8965 - lire 150 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.43 - capitolo 8966 - lire 15 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44 - capitolo 8967 - lire 15 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44 - capitolo 8968 - lire 25 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44 - capitolo 8969 - lire 25 milioni

d) per lire 500 milioni relativi all'anno 2003, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9220 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

e) per lire 125 milioni, suddivise in ragione di lire 25 milioni per l'anno 2002 e di lire 100 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).