Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

Art. 179 bis

(Deroga a disposizioni generali)

(1)

1. Al fine di consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi di avanzamento della spesa e di rendicontabilità del Programma Obiettivo 2 2000-2006, e in deroga all'articolo 64, commi 7 e 9, della presente legge, per il raggiungimento del numero minimo di posti letto di cui all'articolo 65, comma 2, gli alberghi diffusi in corso di realizzazione all'1 gennaio 2008, situati nel territorio montano di cui all'allegato A dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche, e finanziati nell'ambito del Programma Obiettivo 2 2000-2006, possono essere costituiti, altresì, da fabbricati con destinazione d'uso turistico-ricettiva riconducibili alle tipologie di cui alla presente legge, qualora gli stessi fabbricati siano di proprietà di enti locali partecipanti alla società di gestione dell'albergo diffuso.

Note:

Articolo aggiunto da art. 5, comma 75, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.