Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

Art. 159

(Contributi per lo svolgimento dei corsi teorico pratici, di aggiornamento professionale e di specializzazione)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni e per i corsi di aggiornamento professionale.

(1)

1 bis. Alle spese di funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), e all'articolo 148, comma 1, lettera b), si provvede con i contributi di cui al comma 1.

(2)

1 ter. Con i regolamenti di cui agli articoli 138 e 148 sono definiti i limiti e le modalità di liquidazione delle spese di cui al comma 1 bis.

(3)

2. Le domande, corredate dei programmi dei corsi e dei relativi preventivi di spesa, sono presentate all'Amministrazione regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale è previsto il loro svolgimento.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 153, in misura non superiore al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 4/2016

Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 13/2023

Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 13/2023