Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

Art. 147

(Abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore, coordinatore di stazione e di istruttore)

(2)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 148.

1 bis. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore si consegue mediante la frequenza di corsi per istruttori organizzati dal Collegio e il superamento dei relativi esami, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 148.

(3)

2. I soccorritori, i pattugliatori e i coordinatori di stazione sono tenuti a superare i corsi di aggiornamento professionale a pena di sospensione e decadenza dell'iscrizione all'albo.

3. I corsi di abilitazione e aggiornamento sono promossi dall'Amministrazione regionale e sono organizzati dal Collegio almeno ogni due anni.

(1)

4. Coloro che hanno conseguito un titolo abilitante alla professione di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 319/1994.

5. Le materie connesse alla formazione professionale degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci, possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con il Collegio.

Note:

Comma 3 sostituito da art. 65, comma 1, L. R. 18/2003

Rubrica dell'articolo modificata da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

Comma 1 bis aggiunto da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013