Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

Art. 141

(Scuole e istruttori del CAI e del SSI)

1. Il Club Alpino Italiano (CAI) conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori. Relativamente alle attività speleologiche, la medesima facoltà è attribuita alla Società Speleologica Italiana (SSI).