Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

Art. 134

(Scuole di sci)

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività di insegnamento delle tecniche sciistiche, è autorizzata l'apertura di scuole di sci.

2. La scuola di sci autorizzata viene iscritta nell'elenco regionale delle scuole di sci, tenuto dal Collegio dei maestri di sci; l'iscrizione nell'elenco regionale autorizza l'uso della denominazione <<Scuola di sci autorizzata del Friuli Venezia Giulia>>.