Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

Art. 123

(Iscrizione agli albi ed elenchi)

(1)

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina e accompagnatore di media montagna, è subordinato rispettivamente all'iscrizione agli albi di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina e all'elenco degli accompagnatori di media montagna, istituiti e tenuti dal Collegio delle guide alpine sotto la vigilanza della Regione.

(2)

2.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Comma 1 sostituito da art. 78, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016

Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016