Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.
Art. 123
(Iscrizione agli albi ed elenchi) (1)
1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina e accompagnatore di media montagna, è subordinato rispettivamente all'iscrizione agli albi di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina e all'elenco degli accompagnatori di media montagna, istituiti e tenuti dal Collegio delle guide alpine sotto la vigilanza della Regione.
(2)
2.
( ABROGATO )
(3)
Note:1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
2 Comma 1 sostituito da art. 78, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
3 Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016