﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 16 gennaio 2002

      , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 118</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Esenzione dall'obbligo di iscrizione all'albo ed esercizio occasionale dell'attività)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Sono esenti dall'obbligo di iscrizione all'albo le guide turistiche residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo, a circuito chiuso, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le disposizioni del presente capo non si applicano:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>alle attività divulgative del patrimonio culturale, ambientale, artistico e naturalistico svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti a enti e associazioni e rivolte a soci e assistiti dei medesimi enti e associazioni costituiti, senza fini di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-loco, svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate, così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>alle attività didattiche o di tutela di beni culturali, ambientali, naturali, svolte da soggetti dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono obbligati a munirsi di apposita dichiarazione, rilasciata dall'ente di appartenenza, da cui risultino la gratuità e l'occasionalità della prestazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì nei confronti:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>delle attività didattiche svolte dagli insegnanti nei confronti degli alunni;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>delle attività didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole e istituti di ogni ordine e grado o svolte nell'ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>dei dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo che si occupano esclusivamente dell'attività di accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e di assistenza nelle relative operazioni, muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'agenzia di viaggio e turismo;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c bis) </span>dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), che svolgano le attività di accompagnamento esclusivamente nell'ambito dei territori della Prima guerra mondiale, appositamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 6, della medesima legge.</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> I Comuni istituiscono, regolamentano e aggiornano un apposito elenco nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 4, lettera b).</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Lettera c bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 78, L. R. 15/2014</p></p></body></html>