Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale
TITOLO IX
 PREVENZIONE, SOCCORSO E SICUREZZA SULLE PISTE DI SCI
CAPO I
 Disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci
Art. 145
1. L'esercizio della professione degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci è subordinato all'iscrizione all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato albo, istituito presso il Collegio.
3. Gli iscritti all'albo sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 64, comma 1, L. R. 18/2003
2L'obbligo di presentazione del certificato di cui al comma 2, lett. d) e' stato abolito nel territorio regionale dall'art. 2, comma 1, L.R. 21/2005.
3Rubrica dell'articolo modificata da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
4Comma 4 bis aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
5Comma 4 ter aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
Art. 146
 (Soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione)
1. È soccorritore chi presta la propria opera per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, in ogni caso di incidente avvenuto in un'area sciabile, attuando le attività di primo soccorso e di trasporto dell'infortunato, con il massimo grado di sicurezza possibile, al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.
2. È pattugliatore chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, le attività previste per il soccorritore nonché attività di prevenzione e sicurezza, mediante il pattugliamento delle aree sciabili, la predisposizione della segnaletica e della demarcazione più adatta alla stazione e alle condizione meteo-nivologiche, la vigilanza sulle condizioni della pista, l'intervento primario nell'ambito delle procedure di soccorso più complesse, nonché ogni attività di informazione all'utenza sui comportamenti in pista e sui pericoli della montagna.
3. È coordinatore di stazione chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci, le mansioni previste per il pattugliatore e le attività di coordinamento dei soccorritori e dei pattugliatori operanti nelle stazioni sciistiche di sua competenza.
Art. 147
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 148.
2. I soccorritori, i pattugliatori e i coordinatori di stazione sono tenuti a superare i corsi di aggiornamento professionale a pena di sospensione e decadenza dell'iscrizione all'albo.
5. Le materie connesse alla formazione professionale degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci, possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con il Collegio.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 65, comma 1, L. R. 18/2003
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
3Comma 1 bis aggiunto da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 70, L. R. 14/2016
Art. 149

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 27/2006