Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale
TITOLO III
 ATTIVITÀ DI VIAGGIO E TURISMO
CAPO I
 Agenzie di viaggio e turismo
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2007
2Articolo sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 4/2013
3Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 45
2. Qualora il titolare di agenzia di viaggio e turismo non possieda i requisiti di cui al comma 1 nomina un direttore tecnico.
3. I direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo hanno l'obbligo di svolgere la loro attività con continuità ed esclusività.
4. L'Amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica di cui all' articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 4/2013
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 57, L. R. 14/2012
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 49, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 51

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
CAPO II
 Associazioni e imprese
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
2Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
3Parole sostituite al comma 3 da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
4Parole sostituite al comma 4 da art. 51, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
5Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO III
 Incentivi e sanzioni
Art. 54
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del "de minimis" nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di lire 100.000.000 per intervento.
2. L'Amministrazione regionale può altresì concedere incentivi all'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA, per la realizzazione di azioni promozionali dirette a incrementare il numero di voli in arrivo nell'aeroporto regionale. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del "de minimis" nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di lire 100.000.000 per intervento.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
2Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 5, della medesima L.R. 21/2016.
3L'abrogazione differita già disposta dall'art. 105, c. 5, L.R. 21/2016, rimane priva di effetto a seguito della sostituzione dell'art. 105,c. 5 medesimo, ad opera dell'art. 1, c. 21, L.R. 6/2017.
4Articolo abrogato da art. 105, comma 5, L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 58, c. 2, L.R. 21/2016.
Art. 55

( ABROGATO )

Note:
1Comma 01 aggiunto da art. 54, comma 1, L. R. 18/2003
2Articolo sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 4/2013
3Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 55 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 14/2017