Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale
CAPO V
 Interventi per la promozione dello sci di fondo
Art. 166
2. I contributi vengono concessi con riferimento all'attività di gestione e manutenzione svolta in ciascuna stagione invernale, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta.
3. Le domande di contributo devono essere inoltrate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio del turismo, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 168.
4. Con riferimento alle piste il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tariffa riscossa dal gestore, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è vincolata al successivo investimento in strutture e attrezzature degli eventuali utili realizzati.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 108, L. R. 2/2006
2Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 27/2006
3Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 11, L. R. 17/2008
4Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 13, comma 1, L. R. 37/2017
Art. 167
2. I contributi per l'acquisto dei mezzi di soccorso di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi a favore delle scuole di sci anche nell'ipotesi in cui non si occupino della gestione della pista, purché garantiscano il proprio intervento nelle operazioni straordinarie di soccorso.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 7, L. R. 13/2002
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 108, L. R. 2/2006
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 117, L. R. 1/2007
4Comma 3 sostituito da art. 5, comma 47, L. R. 30/2007 . Le disposizioni del presente comma trovano applicazione, per gli interventi di cui al comma 1, lett. a), anche per le domande presentate nel corso dell'anno 2007.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 44, L. R. 12/2010
6Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.
Art. 171

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016