Art. 7
1. La Regione favorisce la promozione turistica mediante la partecipazione a societą per la promozione turistica e a societą d'area, anche tramite PromoTurismoFVG.
2. Ai fini della presente legge per societą d'area si intendono le societą a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento di attivitą di promozione turistica e per la gestione di attivitą economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 106, comma 8, L. R. 29/2005
2 Articolo sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 21/2016