Art. 65
( ABROGATO )
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 78, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009. Gli alberghi diffusi sono classificati dai Comuni sul cui territorio insistono le strutture o, nel caso in cui la dislocazione interessi più comuni, dal Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento. I requisiti minimi ai fini della classificazione sono fissati con apposito regolamento comunale. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unità abitative devono essere ubicate solo nei comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento dell'albergo diffuso.
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 17/2010
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 17/2010
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 59, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
5 Comma 2 sostituito da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 59, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
7 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016