Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 106, comma 31, L. R. 29/2005
2 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 7/2007 . Il comma 2 dell'articolo 57 si applica anche alle classificazioni risultanti, per le case e appartamenti per vacanze, dalla dichiarazione, di cui all'art. 83, c. 2, della presente legge, presentata anteriormente alla predetta data. Resta ferma l'applicazione dell'art. 2, c. 4, del regolamento emanato con DPReg. 7/5/2002, n. 0128/Pres.
3 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013