Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale
Art. 166
2. I contributi vengono concessi con riferimento all'attività di gestione e manutenzione svolta in ciascuna stagione invernale, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta.
3. Le domande di contributo devono essere inoltrate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio del turismo, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 168.
4. Con riferimento alle piste il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tariffa riscossa dal gestore, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è vincolata al successivo investimento in strutture e attrezzature degli eventuali utili realizzati.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 108, L. R. 2/2006
2Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 27/2006
3Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 11, L. R. 17/2008
4Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 13, comma 1, L. R. 37/2017