1.
I contributi concessi per le finalitą di cui all'articolo 163 vengono erogati a favore dei seguenti soggetti ove gestori di piste di sci di fondo:
a) Enti locali in forma singola o associata;
b) AIAT e Consorzi turistici;
c) associazioni sportive senza fini di lucro, aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI);
d) scuole di sci autorizzate ai sensi dell'articolo 134;
e) associazioni sportive con finalitą promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite e che possano adeguatamente documentare l'attivitą svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda.
1Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.