Art. 159
(Contributi per lo svolgimento dei corsi teorico pratici, di aggiornamento professionale e di specializzazione)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni e per i corsi di aggiornamento professionale.
1 bis. Alle spese di funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), e all'articolo 148, comma 1, lettera b), si provvede con i contributi di cui al comma 1.
1 ter. Con i regolamenti di cui agli articoli 138 e 148 sono definiti i limiti e le modalitā di liquidazione delle spese di cui al comma 1 bis.
2. Le domande, corredate dei programmi dei corsi e dei relativi preventivi di spesa, sono presentate all'Amministrazione regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale č previsto il loro svolgimento.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalitā previste dal regolamento di cui all'articolo 153, in misura non superiore al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 4/2016
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 13/2023
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 13/2023