Art. 156
( ABROGATO )
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 18/2014 . Il soggetto beneficiario dei contributi concessi ai sensi del presente articolo ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo per la durata di tre anni. La riduzione del termine di durata del vincolo di destinazione disposta al comma 1 si applica anche nel caso dei vincoli di destinazione in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 18/2014.
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 43, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
3 Comma 5 abrogato da art. 38, comma 3, L. R. 4/2016
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 67, lettera b), L. R. 14/2016
5 Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
6 Articolo abrogato da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a seguito dell'inserimento del c. 6 bis all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1/1/2018.
7 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 2, L. R. 14/2017