Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale
Art. 155

( ABROGATO )

Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 145, L. R. 1/2007
2Parole soppresse al comma 1 da art. 84, comma 1, L. R. 4/2013
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 4/2016
4Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 5, della medesima L.R. 21/2016.
5L'abrogazione differita già disposta dall'art. 105, c. 5, L.R. 21/2016, rimane priva di effetto a seguito della sostituzione dell'art. 105,c. 5 medesimo, ad opera dell'art. 1, c. 21, L.R. 6/2017.
6Articolo abrogato da art. 105, comma 6 bis, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 105, c. 6 bis, L.R. 21/2016.