Art. 150
(Istituzione del primo Albo regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)
1.
In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari.
2. Il richiedente deve altresì dimostrare di essere in possesso di un brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Sicurezza Piste abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore o coordinatore di stazione.
2 bis. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 66, comma 1, L. R. 18/2003
2 L'obbligo di presentazione del certificato di cui al comma 1, lett. c) e' stato abolito nel territorio regionale dall'art. 2, comma 1, L.R. 21/2005.