Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.
Art. 147
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attivitą di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 148.
2. I soccorritori, i pattugliatori e i coordinatori di stazione sono tenuti a superare i corsi di aggiornamento professionale a pena di sospensione e decadenza dell'iscrizione all'albo.
5. Le materie connesse alla formazione professionale degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci, possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con il Collegio.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 65, comma 1, L. R. 18/2003
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013