Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.
Art. 145
1. L'esercizio della professione degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci è subordinato all'iscrizione all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato albo, istituito presso il Collegio.
3. Gli iscritti all'albo sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 64, comma 1, L. R. 18/2003
2 L'obbligo di presentazione del certificato di cui al comma 2, lett. d) e' stato abolito nel territorio regionale dall'art. 2, comma 1, L.R. 21/2005.
3 Rubrica dell'articolo modificata da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
5 Comma 4 ter aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013