Art. 144
(Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)
1. Č istituito quale organismo di autodisciplina e autogoverno della professione, il Collegio degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato Collegio, con compiti di tenuta dell'albo e del registro di cui all'articolo 145, vigilanza sul comportamento degli iscritti, collaborazione nell'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 147, designazione degli esperti della commissione di esame nominata ai sensi dell'articolo 148 e ogni altra attivitā attribuita dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. La vigilanza sul Collegio č esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 78, comma 1, L. R. 4/2013