Art. 140
(Determinazione delle tariffe per le prestazioni professionali)
1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci sono liberamente determinate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale.
2. Le tariffe di cui al comma 1 devono essere comunicate entro il 30 novembre di ogni anno alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.