Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 106, comma 16, L. R. 29/2005
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 87, L. R. 12/2006 . Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle classificazioni risultanti, per le strutture ricettive, dal provvedimento comunale emanato anteriormente all'entrata in vigore della L.R. 7/2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, c. 1, della medesima L.R. 7/2007.
3 Articolo abrogato da art. 2, comma 80, lettera c), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.