Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale
Art. 130
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 č accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione corredata di una relazione esauriente dell'attivitā svolta.
Note:
1Articolo sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 18/2003
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 61, comma 2, L. R. 18/2003
3Parole soppresse al comma 1 da art. 42, comma 3, L. R. 18/2004