Art. 127
(Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e degli aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia)
1. È istituito, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e degli aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio delle guide speleologiche, con compiti di tenuta degli albi di cui all'articolo 128, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.
2. La vigilanza sul Collegio delle guide speleologiche è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.