Art. 124 bis
(Finanziamenti a favore del Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia per iniziative dirette a incrementare attivitā escursionistiche e alpinistiche)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere al Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia finanziamenti per attivitā volte a favorire l'incremento delle attivitā escursionistiche e alpinistiche attraverso corsi di avviamento e perfezionamento all'alpinismo e allo sci alpinismo.
2. Le modalitā di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 6, L. R. 13/2002