Art. 123
(Iscrizione agli albi ed elenchi)
1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina e accompagnatore di media montagna, è subordinato rispettivamente all'iscrizione agli albi di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina e all'elenco degli accompagnatori di media montagna, istituiti e tenuti dal Collegio delle guide alpine sotto la vigilanza della Regione.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
2Comma 1 sostituito da art. 78, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
3Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016