Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.
Art. 121 ter
1. È maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada chi accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e, eventualmente, fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.
2. Il soggetto interessato allo svolgimento dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada può richiedere l'iscrizione in un elenco istituito presso la Direzione centrale competente in materia di turismo.
4. I programmi e le modalità di svolgimento dell'esame, le modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice sono determinate con regolamento regionale.
5. All'iscritto all'elenco di cui comma 2 è rilasciata una tessera di riconoscimento che è resa visibile durante l'esercizio dell'attività.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 21/2016
2 Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 8, comma 7, L. R. 12/2018