Art. 121 bis
(Accompagnatore di media montagna)
1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della
legge 6/1989, č accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attivitā di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
2. La Giunta regionale sentito il parere del direttivo del Collegio regionale delle guide alpine, stabilisce le aree montane e i percorsi in cui č consentita l'attivitā di accompagnatore di media montagna.
3. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attivitā di accompagnatore di media montagna.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 21/2016